La figura dell’Agente Sportivo è ora disciplinata, anche per il settore calcistico, dalla c.d. Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) che si è fatta carico di regolare in modo più attento e particolareggiato che in passato una professione sempre più importante per il settore, visto che inerisce l’attività di chi gestisce sia la negoziazione e stipula dei contratti sportivi e di sponsorizzazione dei calciatori, sia assai spesso le loro stesse relazioni pubbliche e aspetti di vita personale di importanza non seconda.
L’agente opera oggi (in favore dello sportivo e/o della società sportiva), in uno qualunque degli sport riconosciuti dal CONI, in forza di un incarico scritto che consiste in un vero e proprio mandato grazie al quale è incaricato di:
- concludere, risolvere o rinnovare un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- concludere un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- tesserare lo sportivo (anche per la prima volta) presso una federazione professionistica.
I contratti e/o tesseramenti sono nulli se realizzati con l’intervento di soggetti non iscritti nell’apposito Registro nazionale degli agenti sportivi tenuto dal CONI, mentre resta lecito prestare tutti i servizi secondari e ancillari estranei al mandato tipico, il cui compenso non è quindi soggetto (e limitato) dalle regole di settore.
Nel tentativo di garantire una più approfondita preparazione tecnica dei procuratori la nuova disciplina è intervenuta in più punti, in estrema sintesi prevedendo che:
- L’agente è tale a condizione di essere iscritto nell’apposito Registro il che presuppone il possesso di specifici requisiti soggettivi finalizzati a garantirne la probità e il livello tecnico, tra i quali aver superato il relativo esame di abilitazione (reintrodotto);
- L’esame è disciplinato da apposito Regolamento CONI e si articola in due prove da tenersi (per ciascuna in due sessioni annuali) la prima “generale” presso il CONI per testarne la conoscenza del diritto sportivo e degli istituti fondamentali di diritto privato e amministrativo e la seconda “speciale” presso la singola federazione sportiva (nel calcio al FIGC) in tema di normativa federale sui tesseramenti;
- Il superamento dell’esame comporta il rilascio da parte del CONI di un tesserino che individua una o più discipline federali nel cui ambito l’agente è autorizzato a operare;
- L’agente deve uniformare la propria condotta a principi di autonomia, trasparenza e indipendenza, nonché al rispetto delle norme e dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza, incluso un obbligo di aggiornamento professionale, con facoltà della Commissione CONI degli agenti sportivi di vigilare/sanzionare le eventuali violazioni;
- E’ poi previsto un articolato regime di incompatibilità e conflitti di interessi che ha consigliato di disciplinare in dettaglio anche il caso, sempre più frequente, in cui l’agente organizzi la propria attività in forma societaria (società di persone o di capitali), anche per l’esigenza di dotarsi di una struttura che possa più agevolmente sopportare gli oneri (anche economici o assicurativi) inerenti l’insieme delle diverse attività da espletare, il che presuppone ulteriormente che:
a) Non è consentito operare in forma societaria se l’oggetto sociale includa (anche) attività non connesse o non strumentali a quella disciplinata dal Regolamento CONI (con potenziali concrete difficoltà di individuare i “limiti” di operatività di un tale divieto);
b) I soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale (50,01%) sicché la società può essere partecipata da uno o più soci-non agenti (ad esempio meri “finanziatori”). Ciò peraltro non garantisce affatto che la maggioranza assembleare sia “stabilmente” in mano ai soci-agenti, non potendosi escludere a priori che (senza particolari salvaguardie statutarie o parasociali) i soci-agenti detengano in astratto il 50,01% del capitale sociale, ma l’assemblea della società “decida” poi in concreto in base a una maggioranza non espressione dei soli soci-agenti e nella quale costoro rivestano anzi un ruolo subalterno;
c) La rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi mentre i non agenti possono operare limitatamente alle sole funzioni amministrative, il che però implica da un lato che la società possa essere rappresentata e/o gestita da agenti-non soci o almeno non soci “di quella società” e che dall’altro lato una società possa essere rappresentata/gestita da un agente che sia socio di altra società del settore (mentre forse proprio questo si sarebbe voluto evitare in concreto)
d) E’ infatti previsto che i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale, ma se ciò può impedire che un certo socio-agente detenga al contempo lo 0,1% o più della società A e della società B tra agenti sportivi, la regola non implica altresì che costui non possa al contempo detenere lo 0,1% o più del capitale della società A tra agenti sportivi e rappresentare/amministrare la società B tra agenti sportivi della quale egli non sia socio.
L’applicazione concreta di tali norme in sede disciplinare e giudiziale farà capire se si vorrà applicare in modo più o meno puntuale e rigoroso le regole in questione, le quali peraltro lasciano ampio spazio a innovazioni “creative”, ad esempio in tema di organizzazione societaria del lavoro dell’agente in combinazione con le regola in tema di “diritto di stabilimento”, potendosi operare in Italia tramite una società avente sede legale/operativa all’estero, magari in un Paese opportunamente scelto per ragioni anche fiscali.
Anche tra gli agenti sportivi le vere e proprie “star” sono rare, ma per chi opera in questo settore vi è comunque l’opportunità di realizzare risultati di tutto rispetto anche se non si è avuta la fortuna di incrociare la strada del vero e proprio “campione” e si è avuta però l’accortezza di appoggiarsi a consulenti di vaglia, organizzando al meglio la propria attività di impresa.
Articolo a cura di Mario Olivieri, partner di BonelliErede