I club di Serie A hanno già oggi gli strumenti per poter escludere a vita o quasi i tifosi razzisti o violenti dagli impianti. E che risiede in quella che viene definita “sospensione del gradimento”, che fa riferimento una serie di norme che ogni società deve adottare per quanto riguarda il comportamenti dei tifosi all’interno degli stadi, regolamento utilizzato anche dall’Udinese nella decisione di bandire a vita il tifoso autore degli insulti razzisti a Maignan.
La normativa è stata introdotta in seguito alla firma, il 4 agosto 2017, di un protocollo di intesa per “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio” tra Figc, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, LND, Aic, Aiac, Aia, CONI, Ministero dell’Interno e Ministero per lo Sport. Nel dettaglio, il protocollo prevedeva: “Le società sportive organizzeranno le proprie Ticketing policies riservandosi l’opzione di condizionare l’acquisto del titolo di ammissione alla competizione (biglietti, abbonamenti) e/o la sottoscrizione di carte di fidelizzazione da parte dell’utente ad un’accettazione tacita di “condizioni generali di contratto”, consistenti in un codice etico predeterminato. La violazione di questo deve comportare, quale meccanismo di autotutela, la sospensione o il ritiro del gradimento della persona da parte della medesima società per una o più partite successive”.
I club si sono così dotati del cosiddetto “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche”, la cui accettazione da parte dei tifosi è solitamente contestuale all’acquisto del biglietto o dell’abbonamento e in cui viene appunto disciplinato il tema. In sostanza, il “sistema di gradimento” è lo strumento attraverso cui le squadre possono non vendere il titolo di accesso o sospendere l’efficacia dello stesso nei confronti di chi non tenga un comportamento conforme al codice di condotta: si parla quindi di sospensione per un determinato periodo, seppur non tutti i club prevedano la stessa pena in termini di tempistiche.
L’ambito di applicazione, ovverosia le cosiddette “condotte rilevanti” che portano alla sanzione, è ampio e, anche in questo caso, varia da società in società. L’Udinese, ad esempio, tra gli altri temi sottolinea come i propri tifosi debbano “ostenere la propria squadra con calore e determinazione, rifuggendo da qualsiasi manifestazione politica o razzista”: nel caso di violazioni, “la società, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere o ritirare il gradimento nei confronti del tifoso per una o più partite successive, alle quali pertanto il detto tifoso non potrà accedere”. Fino alla decisione di bandire a vita, come nel caso del tifoso autore degli insulti razzisti nei confronti di Maignan.
L’Inter, ad esempio, va dalla alterazione della propria identità all’introduzione di apparecchiature non professionali, fino alla disciminazione delle persone, al lancio di oggetti, alla violenza fisica e verbale. Sul tema discriminazioni, “ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull’opinione politica, sull’orientamento sessuale, sulle condizioni personali o sociali. L’integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l’Allontanamento e/o l’Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 6 (sei) Gare”, si legge nel regolamento del club nerazzurro.
La Juventus invece sottolinea: “A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza istighino alla violenza in ogni sua espressione”. Sulla durata delle sanzioni, “il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni”.
In alcuni casi, si può arrivare anche all’immediata espulsione dallo stadio. La Fiorentina ad esempio prevede l’espulsione per chiunque “tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi o offensivi, discriminatori in senso razziale, etnico, religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’Impianto Sportivo”. Mentre c’è chi, come la Roma, allarga il range fino a social network e internet: “AS Roma si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento a seguito dei seguenti comportamenti: Manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.)”. E alcuni comportamenti per la Roma possono portare anche alla “risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti”.
Si parla quindi di un ampio ventaglio di comportamenti per i quali le società possono intervenire direttamente nei confronti dei propri tifosi, attraverso le segnalazioni ma anche attraverso le immagini dell’impianto di video sorveglianza o diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile.
Norme che diversi club hanno utilizzato negli ultimi anni, come ad esempio la Juventus dopo il caso legato agli insulti razzisti verso Romelu Lukaku ma anche la Lazio nei confronti di un tifoso che si era presentato all’Olimpico con la maglia numero 88 sotto il nome “Hitlerson”.
Il tema tra l’altro, viene disciplinato anche dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevedendo anche sanzioni verso i club che non lo utilizzano. All’articolo 27 si legge: “Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:
- preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi;
- subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;
- preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell’istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
- In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C.
- In caso di mancata applicazione dell’istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.
- Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale”.
Nel caso in cui non venga applicato il sistema del gradimento, le società possono incorrere in una sanzione fino a 20mila euro per quanto riguarda la Serie A.