Cos’è l’emendamento Mulè e cosa prevede: il testo approvato

Il testo dell’emendamento presentato dal deputato di Forza Italia e approvato in Commissione Cultura alla Camera.

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Lega Serie A (foto CF - Calcioefinanza.it)

Che cos’è l’emendamento Mulé e cosa prevede? Il tema dell’emendamento proposto dal deputato di Forza Italia Giorgio Mulé riguardante il mondo sportivo è tornato di attualità in questi giorni, dopo l’intervento da parte di FIFA e UEFA. In una lettera congiunta infatti ammoniscono l’Italia per l’emendamento Mulè al dl istruzione e sport che stravolge l’organizzazione federale esistente. «Se dovesse essere adottato – è scritto in una lettera di cui l’ANSA ha preso visione – e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della Figc. Che tra l’altro renderebbe incompatibile l’Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo UEFA 2032».

«Questa lettera arriva per posta prioritaria prima di discutere un emendamento che, guarda un po’, riguarda quei soggetti. Andremo a scoprire quanto sia fondata e a quando risale. Magari interverranno delle ulteriori cose nel corso del pomeriggio. Di certo il Parlamento va avanti, essendo un presidio di democrazia, e quindi discuteremo serenamente l’emendamento», la replica del deputato di Forza Italia.

Ma cosa prevede in particolare l’emendamento presentato al Decreto-Legge 71 del 31 maggio 2024 in ambito sportivo?

Cos’è l’emendamento Mulé, il primo testo presentato

Il primo testo presentato come emendamento prevedeva in particolare le seguenti norme:

1) Negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie spetta in via autonoma alle rispettive leghe sportive.

2) Le leghe sportive professionistiche di cui al comma 1:

  • a) sono costituite in forma di associazione o di società di capitali e sono riconosciute a fini sportivi dalla federazione sportiva nazionale di riferimento, alla quale sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ogni anno, i relativi bilanci;
  • b) godono di piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale;
  • c) hanno diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo.

3) Ove all’interno di una federazione sportiva nazionale vi siano più leghe sportive professionistiche, quella che apporta il maggior contributo in termini di mutualità generale esprime parere vincolante sulle delibere della federazione sportiva nazionale di riferimento che direttamente o indirettamente la riguardano.

4) Contro gli atti e i comportamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali aventi effetti pregiudizievoli nei confronti delle leghe sportive professionistiche di cui al comma 1, fatta esclusione per le controversie attinenti al mero svolgimento delle attività sportive, è esperibile il ricorso diretto innanzi agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva. Si applica il rito speciale di cui all’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La competenza funzionale in primo grado spetta al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Cos’è l’emendamento Mulé, le questioni sul tavolo

Al centro in particolare c’era la possibilità per le leghe, in particolare la Lega Serie A, di ottenere maggiore autonomia nell’ordinamento sportivo nazionale. La questione ruotava in particolare, oltre al fatto di essere costituite anche in società di capitali e godere di piena «autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale», soprattutto di avere «diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo». Considerando il peso a livello di contributo economico della Serie A, la rappresentanza quindi per la Lega sarebbe aumentata notevolmente rispetto all’attuale 12% del peso riservato alla massima serie. Inoltre, per la Lega Serie A (sempre in quanto quella che porta il maggiore contributo economico) sarebbe stato riservato un «parere vincolante sulle delibere della federazione sportiva nazionale di riferimento che direttamente o indirettamente la riguardano», dando così ancora maggior peso alla Lega nel sistema federale.

Il secondo tema, invece, riguardava il tema della giustizia sportiva. Al netto infatti delle «controversie attinenti al mero svolgimento delle attività sportive», alle leghe sarebbe stata concessa la possibilità di presentare ricorsi direttamente «agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva» contro«gli atti e i comportamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali aventi effetti pregiudizievoli» nei confronti delle stesse leghe, saltando quindi di fatto tutti i passaggi legati alla giustizia sportiva.

Cos’è l’emendamento Mulé, il testo definitivo

Tuttavia, dopo l’intervento in particolare di FIFA e UEFA nei giorni scorsi, nella serata di ieri è stato presentato un emendamento decisamente diverso nel testo e nei contenuti: stralciato il tema della giustizia sportiva e rivisto quello legato all’autonomia.

In particolare, il testo recita:

Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

Resta così solo il tema del maggior peso delle leghe all’interno dell’ordinamento federale, con l’indicazione tuttavia che questo venga definito in base agli statuti delle singole federazioni.

Inoltre, nel testo definitivo è stata aggiunto anche un passaggio voluto dal MEF:

Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.