Il Milan vince il primo round al TAR sul ricorso contro il nuovo stadio

Il TAR della Lombardia ha stabilito che il Comune di San Donato non ha negato l’accesso a nessun tipo di atto e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda.

Milan sentenza TAR nuovo stadio
Casa Milan (Foto Andrea Ninni/Image/Insidefoto)

Il Milan batte un colpo ed esce vincitore dal primo round sul ricorso presentato da 13 cittadini di San Donato Milanese e Chiaravalle – sostenuti dal Comitato “No Stadio a San Donato Milanese” e coadiuvati da un pool di avvocati –, con l’obiettivo di chiedere l’annullamento degli atti adottati dall’amministrazione comunale a favore della realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco a San Donato Milanese.

Milan sentenza TAR nuovo stadio – Le richieste dei ricorrenti

Il TAR ha pubblicato oggi la prima sentenza in relazione all’esposto presentato dai cittadini, che chiedeva l’annullamento:

  • della Deliberazione della Giunta Comunale di San Donato Milanese n. 15 del 24/01/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024 avente ad oggetto: “Proposta iniziale di variante urbanistica per realizzazione di intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo (Stadio AC Milan) con rilevanza sovracomunale – valutazione favorevole alla percorribilità”;
  • del Piano Attuativo (Programma Integrato di Intervento) approvato dall’Amministrazione Comunale, finalizzato a consentire la realizzazione di un progetto insediativo a carattere sportivo con la localizzazione di una Arena Sportiva (nuovo stadio A.C. Milan) della capienza di 70.000 posti circa e strutture annesse e complementari che, per caratteristiche, esigenze e finalità specifiche, oltre a costituire intervento di rilevanza sovracomunale, comporta variante anche allo strumento generale di Governo del Territorio (P.G.T.) e prevede rilevanti opere ed infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, citato nella delibera di Giunta n. 15 del 24/01/2024 e pubblicata in data 25 gennaio 2024, ignoti atti ed estremi;
  • del Documento tecnico di analisi preliminare ai fini della verifica della percorribilità della proposta All. 1 alla DG 15/2024;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche allo stato ignoto, NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’OSTENSIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI – istanza di proposta di variante presentata da SportLifeCity S.r.l. in data 28.09.2023, nonché di tutti i relativi allegati allo stato non conosciuti;
  • procura del Consorzio a SportLifeCity menzionata nella lettera del 04.01.2024, nota alla scrivente difesa in quanto citata nel Documento tecnico di analisi preliminare ai fini della verifica della percorribilità della proposta All.1 alla DG 15/2024.

Milan sentenza TAR nuovo stadio – La decisione della Seconda Sezione

«Gli esponenti – si legge nella delibera – sono residenti nel Comune di San Donato Milanese (MI) e con il ricorso in epigrafe hanno impugnato gli atti inerenti una variante urbanistica di carattere sportivo ed un piano attuativo per la realizzazione di una nuova struttura sportiva, vale a dire lo stadio dell’A.C. Milan. Nel ricorso è contenuta una domanda di ostensione di una serie di documenti relativi al citato intervento».

Si sono costituiti sia il Comune sia la società proponente il piano di intervento, vale a dire SportLifeCity Srl. La prima udienza era fissata per il 4 giugno 2024 ed è stata rinviata – come svelato da Calcio e Finanza – al 18 giugno 2024, a fronte della produzione documentale effettuata dalla controinteressata.

Il Comune, nei propri atti difensivi, «ha affermato più volte di avere già messo a disposizione di taluni dei ricorrenti la documentazione da essi richiesta in questa sede; tuttavia, trattandosi di una documentazione molto copiosa, l’Amministrazione ha predisposto un apposito “Link” al quale accedere per la lettura dei documenti e dei loro allegati. Tale “Link” è inserito nelle memorie difensive del Comune, da ultimo quella depositata in vista dell’udienza del 18.6.2024», si legge nella sentenza.

«La società controinteressata, dal canto suo, con nota del 3.6.2024 ha depositato anch’essa in giudizio una serie di documenti, fra cui la procura del 30.5.2017 rilasciata a suo favore da Asio Srl. Nonostante ciò, il difensore degli esponenti non si è reputato soddisfatto ed anche nel corso dell’udienza del 18.6.2024 ha insistito per la condanna del Comune al rilascio del documento costituito dalla procura del Consorzio a SportCityLife menzionata negli atti di causa, “con evidenza dell’allegazione della stessa all’istanza”».

Alla stessa udienza il difensore del Comune ha dichiarato che tutta la documentazione richiesta è stata prodotta o comunque resa disponibile sul sito dell’Amministrazione e che non esiste alcun documento recante evidenziazione dell’allegazione della procura a favore di SportCityLife all’istanza, come chiesto invece dagli esponenti.

«A tale proposito – precisa il TAR – si ricordi che l’istanza di accesso documentale ha per oggetto esclusivamente documenti che sono in possesso dell’Amministrazione e non può in ogni caso trasformarsi in una sorta di controllo dell’operato amministrativo né può costringere l’Amministrazione stessa a formare nuovi atti».

Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto che l’istanza di accesso documentale fosse già stata soddisfatta e che non sia stata offerta alcuna prova dell’esistenza di altri documenti che sarebbero stati invece indebitamente sottratti all’accesso. Per questo motivo, il «Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) dichiara improcedibile l’istanza di accesso contenuta nel ricorso in epigrafe».