La UEFA ha pubblicato in questi giorni la nuova edizione del “Club Licensing and Financial Sustainability Regulations”. Si tratta dell’insieme di norme che si applica alle Federazioni e ai club nell’ambito della partecipazione alle competizioni per club maschili da disputarsi sotto l’egida della UEFA: in sostanza, le coppe europee.
Il regolamento definisce, tra le altre cose, «i criteri minimi sportivi, sociali e di sostenibilità ambientale, infrastrutturali, di personale e amministrativi, legali e finanziari che un club deve soddisfare per ottenere una licenza dal proprio licenziante (es. un club di Serie A dalla FIGC, ndr) come parte della procedura di ammissione per partecipare alle competizioni per club UEFA».
La versione del 2024 di questo documento è stata arricchita da un nuovo articolo intitolato “Licence applicant’s identity, history and legacy”, che recita: «Tutti gli elementi che costituiscono l’identità visiva di un club di calcio in connessione e combinazione con il nome ufficiale e/o il nome della squadra nelle competizioni, come lo stemma ufficiale, i loghi, altri marchi e i colori ufficiali del club, devono essere di proprietà e sotto il controllo esclusivo del richiedente la licenza».
Come spiegato dalla UEFA stessa, questa nuova disposizione è stata inserita «per preservare e proteggere l’identità, la storia e l’eredità dei club, rafforzando così l’integrità delle competizioni e il modello sportivo europeo», un tasto sul quale la UEFA batte da anni in contrapposizione soprattutto al lancio del progetto per una Superlega europea.
«La disposizione è allineata con le modifiche del 2024 allo Statuto UEFA che difendono l’integrità delle competizioni per club e i principi di promozione e retrocessione, proteggendo la storia e l’eredità dei club e prevenendo l’elusione dei principi del merito sportivo o del processo di concessione delle licenze. Questa disposizione mira a garantire che i club di calcio siano proprietari dei beni chiave che definiscono la loro identità, salvaguardando così il loro controllo su tali beni, permettendo nel contempo ai club di ottimizzare l’uso commerciale e lo sfruttamento di tali beni», si legge ancora.
Con riferimento allo Statuto UEFA, l’articolo 51 bis specifica infatti che «le Associazioni Membri devono adottare le misure necessarie affinché i club non alterino la loro forma giuridica, la struttura del loro gruppo legale o la loro identità, a danno dell’integrità di una competizione per club; e/o a danno della storia e dell’eredità del club; e/o per eludere i principi del merito sportivo e/o per ottenere impropriamente una licenza».