Giornata campale per il mondo del calcio e i suoi scenari futuri. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato ragione alla Superlega, ritenendo che le norme FIFA e UEFA sull’approvazione preventiva di nuove competizioni per club siano contrarie al diritto comunitario. Una decisione che ha fatto esultare il CEO di A22 Sports Bernd Reichart, che ha parlato della fine del monopolio UEFA.
Dopo la pronuncia della sentenza, dalla Corte è arrivata anche la pubblicazione integrale della decisione odierna, relativa alle posizioni di abuso dominante da parte di due dei principali organi di governo del calcio. Di seguito, il testo della decisione presa dalla della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Superlega sentenza integrale – Il testo completo della decisione
L’articolo 102 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ndr) deve essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il fatto che le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino norme che subordinano alla loro autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell’Unione, da parte di una terza impresa, di una nuova competizione di calcio per club e che controllano la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori in tale competizione, sotto pena di sanzioni, senza che tali facoltà siano soggette a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.
L’articolo 101 del TFUE, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di un’associazione di imprese volta a impedire la concorrenza il fatto che le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, abbiano adottato e applichino, direttamente o attraverso le federazioni nazionali di calcio che ne sono membri, norme che subordinano alla loro autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell’Unione, da parte di una terza impresa, di una nuova competizione di calcio per club e che controllano la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori in tale competizione, sotto pena di sanzioni, senza che tali facoltà siano soggette a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.
Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), paragrafo 3, devono essere interpretati nel senso che le norme secondo le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, subordinano alla loro preventiva autorizzazione la creazione, nel territorio dell’Unione, da parte di una terza impresa, di competizioni di calcio per club e controllano la partecipazione dei club di calcio professionistici e dei giocatori in tali competizioni, sotto pena di sanzioni, possono beneficiare solo di un’eccezione dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE o essere considerate giustificate alla luce dell’articolo 102 del TFUE solo se viene dimostrato, con argomentazioni e prove convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti.
Gli articoli 101 del TFUE e 102 del TFUE devono essere interpretati nel senso che:
- non si oppongono a norme approvate dalle associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, in quanto designano tali associazioni come proprietarie originali di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni sotto la loro “giurisdizione”, purché tali norme si applichino esclusivamente alle competizioni organizzate da tali associazioni, escludendo quelle che potrebbero organizzare terze entità o imprese;
- si oppongono a tali norme in quanto attribuiscono a tali associazioni la responsabilità esclusiva per la commercializzazione dei diritti in questione, a meno che non si dimostri, con argomentazioni e prove convincenti, che sono soddisfatti tutti i requisiti necessari affinché tali norme possano beneficiare, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, paragrafo 3, di un’eccezione dall’applicazione del paragrafo 1 di tale articolo e possano considerarsi giustificate alla luce dell’articolo 102 del TFUE.
L’articolo 56 del TFUE deve essere interpretato nel senso che si oppone a norme secondo le quali le associazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo, che svolgono parallelamente diverse attività economiche legate all’organizzazione di competizioni, subordinano alla loro autorizzazione preventiva la creazione, nel territorio dell’Unione, da parte di una terza impresa, di competizioni di calcio per club e che controllano la partecipazione dei club di calcio professionistico e dei giocatori in tali competizioni, sotto pena di sanzioni, quando tali norme non siano soggette a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità.