È stato archiviato il procedimento avviato dalla FIGC e dal presidente federale Gabriele Gravina nei confronti del giornalista Michele Criscitiello, che era stato querelato per diffamazione.
Come appreso da Calcio e Finanza, infatti, il giudice per le indagini preliminari di Firenze Agnese Di Girolamo lo scorso 12 dicembre ha ufficialmente disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Criscitiello.
La vicenda era iniziata lo scorso 21 novembre, quando Gravina, insieme all’avvocato Michele Messina e al dottor Umberto Maiello, magistrati della Terza Sezione della Corte d’Appello FIGCaveva presentato una denuncia-querela nei confronti di Criscitiello per un articolo firmato dallo stesso Criscitiello sul sito “Tuttomercatoweb” lo scorso 29 agosto 2022. Un articolo che, secondo l’accusa, “risultava gravemente lesivo della loro reputazione personale e professionale, nonché del ruolo della Magistratura sportiva e della Presidenza della FIGC” e che riguardava in particolare un ricorso presentato dall’Udinese.
Lo scorso 8 maggio 2023, il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento ha presentato richiesta di archiviazione, in quanto nel caso “non è possibile sostenere l’idoneità intrinseca delle espressioni usate ad arrecare nocumento al bene presidiato dalla norma incriminatrice, ossia l’onore e la reputazione. La condotta del giornalista, dunque, veniva ritenuta scriminata in quanto espressione di un diritto di critica”, si legge nel documento di archiviazione.
Il Gip ha quindi ritenuto di dover accogliere la richiesta di archiviazione, in quanto “il tenore delle espressioni utilizzate dal giornalista, nonché il contenuto di tali affermazioni, non può ritenersi idoneo a ledere l’onore delle persone offese, non andando ad intaccare la loro sfera personale. Anche così non fosse, tuttavia, la condotta del giornalista sarebbe comunque scriminata in quanto espressione di un diritto di critica”. Il Gip poi prosegue, sottolineando come “Criscitiello abbia riportato fatti oggettivamente e realmente verificatisi”, con l’unico elemento di dissonanza con la realtà che consiste nel fatto “che il giornalista ha affermato che la decisione presa dal collegio giudicante sarebbe stata emessa prima della discussione del ricorso, quindi senza ascoltare le motivazioni del club, dal momento che l’udienza sarebbe iniziata alle 15.09 mentre il dispositivo riportava l’orario delle 14.03″. Una discrepanza “verosimilmente giustificata dal fatto che il software utilizzato era settato sull’orario di Greenwich”, prosegue il Gip, seppur tale fatto non sia “per niente di facile verificazione, considerando che nella quasi totalità dei casi l’orario riportato dai software coincide col fuso orario del Paese di utilizzo”.
“Pertanto – conclude il Gip – secondo questo Giudice la fattispecie di cui all’art. 595 c.p. non appare in alcun modo integrata non ravvisandosi una volontaria e colpevole divulgazione di una falsa notizia” e per questo ha disposto l’archiviazione del procedimento.