Fiorentina: cori razzisti, Curva Fiesole chiusa per un turno con pena sospesa

Arrivano sanzioni per la Fiorentina dopo la sfida di domenica sera con la Juventus, a causa di cori razzisti nei confronti di alcuni giocatori bianconeri.

Fiorentina cori razzisti
(Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Arrivano sanzioni per la Fiorentina dopo la sfida di domenica sera con la Juventus. Il Giudice Sportivo, in particolare, ha sanzionato il club toscano per cori razzisti da parte dei propri sostenitori nei confronti di tre calciatori bianconeri: Dusan Vlahovic (ex calciatore proprio della Fiorentina), Moise Kean e Weston McKennie.

Il Giudice Sportivo, «considerato che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stes-sa, sono stati intonati cori beceri e di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della Soc. Juventus;

considerato, in particolare che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, dalla “Curva Fiesole”, occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina, venivano intonati ripetutamente cori beceri e discri-minatori all’indirizzo del calciatore Dusan Vlahovic (Soc. Juventus);

considerato che i collaboratori della Procura federale riportavano, al-tresì, nella loro relazione che, prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora pre-senti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juventus);

considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi», ha deliberato «di sanzionare la società Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori».

La pena è sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.