Dall'assicurazione agli obblighi previdenziali: come cambia lo sport dilettantistico

Dal 1° luglio è entrata in vigore la riforma dello sport, con novità sostanziali per le società non professionistiche.

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(Foto: Enrico Locci/Getty Images)

La riforma dello sport, tanto voluta dal ministro Andrea Abodi, ha coinvolto specialmente le realtà dilettantistiche che ora devono affrontare le modifiche in vigore dal 1° luglio. Si parte dalla figura di lavoratore sportivo, che porta con sé gli obblighi previdenziali, con le circolari INAIL e INPS che hanno seguito a stretto giro di posta quella dell’Ispettorato del lavoro dello scorso 25 ottobre,

Come riporta Italia Oggi, i tre testi contengono le indicazioni per adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla riforma del lavoro sportivo. Come detto, la riforma impatta in maniera particolare sullo sport dilettantistico, che comprende la stragrande maggioranza degli operatori del settore. Associazioni e società sportive dilettantistiche, quindi, si dovranno confrontare con costi e adempimenti praticamente sconosciuti, e dovranno farlo anche in fretta.

Sono tre i versanti di interesse: le comunicazioni dei rapporti di lavoro, gli obblighi INAIL e quelli INPS. Per quanto riguarda le comunicazioni, la circolare dell’Ispettorato ha sollevato alcune discussioni in merito al possibile utilizzo del registro attività sportive dilettantistiche, che non è considerato dall’INAIL ancora «pienamente operativo». Finché non sarà raggiunta la piena operatività, è altamente consigliato passare tramite i centri per l’impiego, fatte salve le comunicazioni già effettuate tramite registro.

Riforma sport dilettantistico – Gli obblighi INAL e INPS

Si passa poi agli obblighi assicurativi. Sul versante INAIL, invece, si registrano differenze a seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato. I co.co.co, sia professionisti che dilettanti, non avranno obblighi INAIL, per cui a questi operatori si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria. Fuori dall’assicurazione INAIL anche i volontari, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che lavorano nello sport, il personale delle forze armate e i lavoratori sportivi autonomi con contratto d’opera. Rientrano, invece, tra gli assicurati INAIL i subordinati, i contratti di apprendistato, i prestatori di lavoro occasionale e i co.co.co amministrativo gestionali. Per questi ultimi, come per i subordinati nel dilettantismo, ci sarà tempo fino al 30 novembre per le denunce di iscrizione.

Sul versante INPS, tranne che per i volontari, per tutti gli altri lavoratori sportivi ci saranno obblighi previdenziali. E anche in questo caso si tratta di una novità quasi assoluta per il dilettantismo, non per il professionismo. Dopo la riforma, come riportato anche nella circolare della stessa INPS, i lavoratori subordinati sportivi saranno iscritti al fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP). Questo sia per quanto riguarda i professionisti che i dilettanti. Nel Fondo ci saranno anche i lavoratori autonomi e i co.co.co professionisti. Discorso diverso, invece, per autonomi e co.co.co nei dilettanti, che saranno iscritti alla gestione separata INPS. Per questi ultimi, le aliquote vanno dal 24 al 27,03%, con una differenziazione per gli amministrativo-gestionali, che costeranno il 33% per il periodo da luglio a settembre e il 25% per i mesi successivi.

Riforma sport dilettantistico – Le scadenze

Passate in rassegna le novità e gli obblighi delle associazioni sportive, ecco le scadenze che queste dovranno affrontare in materia. Nella circolare, l’INPS  fissa le scadenza per le collaborazioni coordinate e continuative al 31 ottobre la scadenza per il versamento dei contributi per i contratti stipulati tra luglio e settembre. Una scadenza che non poteva essere rispettata, mancando le indicazioni INPS.

L’Istituto ha quindi fissato al 16 dicembre il termine per versare i contributi relativi a luglio-settembre, mentre entro il 31 dicembre si dovrà operare con i relativi adempimenti. Per i contratti di collaborazione sottoscritti a partire dal 1° ottobre, invece, si dovrà procedere con i termini ordinari, quindi entro il 16 novembre per i versamenti ed entro il 30 per i relativi adempimenti. Questo, almeno, per quanto riguarda il dilettantismo. Nel professionismo, invece, anche sui contratti stipulati ad ottobre si potrà procedere entro dicembre, invece che entro novembre. I professionisti, infatti, non rientrano nella proroga stabilita per legge e potranno quindi godere di un mese in più di tempo per regolarizzare le posizioni arretrate.