Asd e Ssd: statuti da aggiornare, o cancellazione dal registro

Tale modifica rientra nel decreto correttivo alla riforma del lavoro sportivo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Statuti ASD nuove regole
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Statuti ASD nuove regole – Entro fine anno, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno modificare i propri statuti se non vorranno rischiare la cancellazione dal Registro delle associazioni sportive (Ras). A prevederlo è l’articolo 1 del cosiddetto decreto correttivo alla riforma del lavoro sportivo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso. A oggi mancano ancora le specifiche tecniche per l’accesso al Ras e quindi le iscrizioni non sono ancora possibili.

Come riporta ItaliaOggi Sette, non tutti gli enti sportivi dilettantistici sono chiamati a rispettare questo obbligo, ma solo «le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche» che indicano nella ragione sociale la finalità sportiva e la ragione sociale o la denominazione sociale dilettantistica. La ratio di tale modifica è spiegata nella relazione di accompagnamento ed è quella di coordinare meglio la disposizione con la normativa del terzo settore che non prevede una analoga previsione. Ne deriva che, come peraltro richiesto dalle commissioni parlamentari, tale obbligo riguarderà esclusivamente le associazioni e società sportive dilettantistiche e non gli enti del terzo settore che pure eserciteranno attività sportiva.

Statuti ASD nuove regole – Le modifiche da realizzare per Asd e Ssd

Il correttivo prevede poi che le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformino i propri statuti alle nuove regole entro il 31 dicembre 2023. Le modifiche da realizzare entro tale data sono:

  • l’obbligo di prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica;
  • la previsione oltre che delle attività principali anche delle attività secondarie o strumentali (fra cui rientrano le sponsorizzazioni ma non al fine del rapporto fra attività principali e secondarie);
  • le nuove e più stringenti incompatibilità per gli amministratori dei sodalizi sportivi. In merito a tali incompatibilità, peraltro, si legge nella relazione, allo scopo di non creare conflitti di interessi non è stato accolto il suggerimento di limitare le stesse alle cariche elettive in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e di confinarle all’interno della medesima disciplina sportiva.

Statuti ASD nuove regole – Il rischio cancellazione

Ancora in tema di statuto, si prevede che la mancata conformità rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti che vi sono già iscritti, si prevede la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al Ras oltre agli elementi originariamente previsti dall’art. 6 del dlgs 39 (ragione sociale, denominazione, natura giuridica, codice fiscale e eventuale partita Iva, dati della sede legale, ecc.) viene previsto l’obbligo di allegare «l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica». La domanda di iscrizione deve essere inviata dai sodalizi sportivi agli enti affilianti che a loro volta provvederanno a inoltrare gli statuti al dipartimento dello sport. Prima di tale invio la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante, anche paraolimpici, verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal Coni o dal Cip, secondo le rispettive competenze.

Gli enti sportivi devono svolgere “effettivamente” una attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. La norma mira evidentemente a scongiurare iscrizioni di enti sportivi solo formalmente sportivi. Inoltre, per il riconoscimento giuridico dell’ente viene prevista una modalità analoga a quella del terzo settore (sistema normativo), che prevede al fine del riconoscimento il solo intervento notarile. Per i nuovi enti, il notaio che ha rogato l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, previa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, con particolare riferimento alla natura dilettantistica dello stesso e alla sussistenza del patrimonio minimo dopo averlo comunicato a un ente affiliante deve depositarlo entro 20 giorni presso il Ras.

Ai fini del conseguimento della personalità giuridica, viene richiesto alle associazioni sportive una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro (esempio immobili, automezzi, ecc.) il loro valore dovrà essere attestato attraverso una relazione giurata da allegare all’atto costitutivo di un revisore legale o di una società di revisione. Viene inoltre previsto che, qualora il patrimonio scenda sotto il minimo legale di oltre un terzo (quindi scenda al di sotto dei 6.666 euro) debba essere convocata dal CdA una assemblea per la sua ricostituzione del patrimonio minimo. Diversamente l’ente potrà trasformarsi, fondersi, proseguire l’attività nella veste di associazione non riconosciuta o sciogliersi. La disposizione lascia qualche perplessità in relazione al fatto che il bilancio (in forma libera) non deve essere pubblicato nel Ras e che le associazioni sportive non siano mai tenute (se non volontariamente) a nominare un organo di controllo. Ne deriva che tali controlli restano esclusivamente in capo agli amministratori e soci.