La UEFA ha ufficializzato ieri la nuova norma per il Fair Play Finanziario con cui si modifica il trattamento contabile delle plusvalenze ai fini dei conti per il FPF. Lo ha reso noto la stessa federcalcio continentale con un comunicato dopo la riunione del Comitato Esecutivo.
“Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato alcuni importanti emendamenti al Regolamento Licenze per Club UEFA e Sostenibilità Finanziaria che entreranno in vigore il 1° luglio 2023 – si legge nella nota -. La nuova normativa definisce il trattamento contabile da seguire in merito all’ammortamento del tesseramento del calciatore e in caso di operazioni di scambio di calciatori”.
In particolare, sul tema plusvalenze si legge: “Per quanto riguarda le operazioni di scambio di calciatori, il regolamento precisa che spetta alle società valutare se un’operazione di trasferimento sia qualificabile come permuta, nel qual caso dovrà essere contabilizzata in linea con i principi contabili internazionali. Questo approccio mira a dissuadere che le operazioni di trasferimento avvengano con il solo intento di gonfiare artificialmente i profitti del trasferimento piuttosto che per scopi sportivi. Ora è richiesto che i revisori dei club confermino la corretta applicazione dei requisiti contabili descritti e segnalino eventuali discrepanze in caso contrario”, ha spiegato la UEFA.
In che cosa consiste, quindi, questa modifica? Come appreso da Calcio e Finanza, il tema ruota attorno ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board), e nel dettaglio sul principio contabile IAS 38 nei paragrafi 45-47 in cui regola le cosiddette “permute”.
In partiocolare, in questo paragrafi si legge:
- 45 Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L’attività acquistata è valutata in questo modo anche se l’entità non può stornare immediatamente l’attività ceduta. Se l’attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell’attività ceduta
- 46 L’entità determina se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell’operazione. Un’operazione di scambio ha sostanza commerciale se:
- a) la configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; o
- b) il valore specifico dell’entità relativo alla porzione delle attività dell’entità interessata dall’operazione si modifica a seguito dello scambio; e
- c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
- Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l’entità debba svolgere calcoli dettagliati
- 47 Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un’attività immateriale è che il costo dell’attività possa essere valutato attendibilmente. Il fair value di un’attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se un’entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell’attività ricevuta o dell’attività ceduta, allora il fair value dell’attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Cosa significa per il calcio tutto questo? In aiuto viene il bilancio di alcuni club portoghesi quotati in Borsa come Sporting e Porto, che applicano appunto i principi contabili internazionali. Il Porto ad esempio spiega: “Nelle operazioni di acquisizione e cessione di diritti pluriennali dei calciatori con la stessa controparte, per le quali non esistono evidenze quantitative corroboranti, supportate da tecniche di valutazione, che dimostrino che il fair value può essere determinato in modo attendibile, i diritti pluriennali dei calciatori acquisiti devono essere valutati al valore contabile dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ceduti, come previsto dai paragrafi 45-48 del Principio contabile internazionale 38 – Attività immateriali”.
In sostanza, quindi, in caso di scambio alla pari la UEFA chiede, nei calcoli ai fini dei conti per il FPF, di utilizzare questi principi contabili. In un caso pratico, cioè, anche valutando il giocatore X e il giocatore Y in uno scambio 10 milioni di euro ciascuno, non ci sarà plusvalenza visto che la cessione sarà riportata al valore netto residuo a bilancio (ovverosia il costo storico tolti gli ammortamenti). Il tutto a meno che non ci sia una metodologia valutativa attendibile che dimostri il fair value dei giocatori (e sullo sfondo resta l’ipotesi, emersa nelle scorse settimane, di una valutazione da parte della UEFA). In un caso simile, ad esempio, lo Sporting Lisbona e il Porto non hanno iscritto a bilancio plusvalenze per le cessioni incrociate di Rodrigo Fernandes e Marco Cruz, pur avendoli valutati entrambi 11 milioni di euro in una operazione a specchio conclusa nell’agosto 2021.
Diverso, invece, il caso di uno scambio con anche passaggio di denaro. In una operazione in cui ad esempio due squadre si scambiano due giocatori, valutando il giocatore X 10 milioni e il giocatore Y 20 milioni, con un passaggio di denaro pari a 10 milioni, la plusvalenza ai fini FPF per l’UEFA sarà calcolata solo prendendo in considerazione l’eventuale differenza pagata cash.