Atalanta, ricorso al Coni: chiesto il 3-0 a tavolino contro il Torino

L’Atalanta non ci sta. I bergamaschi hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI chiedendo la vittoria 3-0 a tavolino per il match non disputato contro il Torino lo…

Torino FC v Atalanta BC - Serie A
(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

L’Atalanta non ci sta. I bergamaschi hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI chiedendo la vittoria 3-0 a tavolino per il match non disputato contro il Torino lo scorso 6 gennaio, quando i granata non si presentarono al Gewiss Stadium.

Il giudice sportivo il 31 gennaio aveva accolto il reclamo del Torino e deliberato di non applicare le sanzioni previste dall’art. 53 delle NOIF. Decisione confermata in data 25 febbraio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC alla quale la società orobica aveva primariamente presentato ricorso.

Un verdetto che l’Atalanta ha deciso di ri-impugnare davanti al Collegio di Garanzia, come comunicato dal Comitato Olimpico stesso con una nota ufficiale rilasciata sul proprio sito la quale recita: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A”

E ancora: “La Società ricorrente, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare l’impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l’Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.; in via di subordine, di accogliere il ricorso e, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi”.