Milan condannato a risarcire Boban: ecco le motivazioni

Nessuna violazione degli obblighi contrattuali in seguito all’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. È questa la motivazione con cui il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano ha accolto il ricorso di…

Milan ricorso Boban

Nessuna violazione degli obblighi contrattuali in seguito all’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. È questa la motivazione con cui il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano ha accolto il ricorso di Zvonimir Boban, condannando il Milan al riscarcimento dopo il licenziamento per giusta causa (qui la lettera di licenziamento) del dirigente croato (difeso nella causa dallo studio Trifirò).

“Non si ravvisa alcun profilo di violazione” degli obblighi legati al ruolo di dirigente per il Milan, scrive il Giudice nella motivazioni della sentenza di cui Calcio e Finanza ha ottenuto copia, “essendo i fatti narrati da Boban già oggetto di precedente propalazione mediatica”, quindi senza alcuna “divulgazione non autorizzata di segreti o informazioni inerenti gli affari, i metodi, le operazioni e le relazioni della Società, dei suoi azionisti, dei suoi clienti o utenti, o qualsiasi altra informazione ovvero l’utilizzazione di tali informazioni in guisa tale da causare danno alla società”, oltre a non esserci stata “violazione di segreti aziendali o rivelazione di informazioni riservate, con effetti potenzialmente dannosi”.

Una intervista in cui Boban aveva parlato della situazione in casa Milan, tra il casting per l’allenatore e le indiscrezioni su Rangnick, oltre ai temi di mercato tra budget e l’arrivo di Ibrahimovic.

La sentenza è quindi la seguente:

“Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Zvonimir Boban nei confronti di A.C. Milan s.p.a., ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

  • accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l’effetto:
  • accerta e dichiara l’illegittimità del recesso unilaterale esercitato in data 6/3/2020 da A.C. Milan s.p.a. dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa concluso tra le parti in data 1/7/2019; condanna A.C. Milan s.p.a. al risarcimento del danno in favore di Zvonimir Boban, che liquida nella complessiva misura di € 5.375.000,00 netti, di cui € 4.125.000,00 a titolo di danno patrimoniale, ed € 1.250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla suddetta somma dalla data della pronuncia al saldo effettivo;
  • condanna A.C. Milan s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di Zvonimir Boban, che liquida in € 843,00 per contributo unificato, € 51.450,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge”. 

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