L’emergenza Coronavirus attualmente in corso sta aprendo diversi dibattiti all’interno del mondo del calcio, sia su come organizzare l’attività sportiva per terminare la stagione 2019/20, ma anche su aspetti quali i rimborsi degli abbonati da parte dei club, la possibilità per gli abbonati alle pay-tv di chiedere un risarcimento danni o un rimborso, i tagli degli stipendi dei calciatori e – non ultima – la questione del pagamento dei diritti tv dai broadcaster ai club.
In Italia Sky e DAZN stanno cercando di capire come muoversi, in attesa di scoprire se la stagione potrà ricominciare, mentre all’estero alcune emittenti hanno già preso posizione. Il punto è capire chi, tra le parti in gioco, subirà il danno maggiore da un eventuale stop definitivo per quanto riguarda il 2019/20.
Calcio e Finanza ha chiesto un parere ad Antonello Martinez, avvocato e fondatore dello studio Martinez & Novebaci nonché presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa (una tra le più importanti associazioni Italiane forensi fondata nel 1947) e rappresentante ufficiale del dipartimento economico del Governo di Dubai in Europa, ponendogli le seguenti domande:
- In caso di sospensione definitiva del campionato di Serie A, i licenziatari dei diritti audiovisi (Sky, Dazn, Rai, IMG) possono decidere di non pagare la Lega di Serie A per la quota parte di diritti tv non usufruita?
- Vale lo stesso per i diritti audiovisivi delle competizioni europee (Champions League e Europa League)?
Le Tv possono non pagare i club se la stagione non finisce? – L’opinione di Martinez & Novebaci
- In questo caso ci sono certamente molte certezze, infatti, nel caso dei contratti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi vale il principio della causa di forza maggiore anche se avendo personalmente seguito numerosi di questi contratti, ritengo che ci siano delle clausole assolutamente esaustive che regolamentano esattamente chi deve pagare, a chi e in che misura. Solitamente anche tali ipotesi sono per sicurezza coperte da specifiche polizze assicurative.
- Sì, anche per i contratti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi internazionali relativi alle competizione europee vale lo stesso principio di cui sopra. Anche i contratti di cessione internazionale sono, solitamente, regolamentati in modo completo ed esaustivo e prevedono, ovviamente, la possibilità che una o più partite non possano essere effettuate e anche in questo caso vengono espressamente previste le varie conseguenze a catena.
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Antonello Martinez, classe 1954, sardo di Oristano ma da oltre 30 opera a Milano dove ha fondato uno studio che porta il suo nome (Martinez&Novebaci). Dal 1999 è presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, una tra le più importanti associazioni Italiane forensi fondata nel 1947. E’ autore di numerosi libri e pubblicazioni di Diritto, è stato per circa dieci anni assistente alla Cattedra di Sociologia del Diritto dell’Università Statale degli Studi di Milano, professore a contratto presso diversi Atenei Italiani in Diritto della Comunicazione. E’ stato Consigliere giuridico parlamentare nonché avvocato di diversi Ministri della Repubblica Italiana. E’ stato Magnifico Rettore dell’Università internazionale Ludes dal 2014 al 2018. E’ rappresentante ufficiale del dipartimento economico del Governo di Dubai in Europa.