Il rimborso degli abbonamenti allo stadio, il parere di Osborne Clarke

Mentre in Italia e in Europa non si ferma l’epidemia di Coronavirus Covid-19 il mondo del calcio si interroga comunque su quando poter riprendere le partite in modo da completare…

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Mentre in Italia e in Europa non si ferma l’epidemia di Coronavirus Covid-19 il mondo del calcio si interroga comunque su quando poter riprendere le partite in modo da completare la stagione sportiva 2019-2020.

Coronavirus: i tifosi chiedono il rimborso dell’abbonamento allo stadio

Se da un lato la Uefa, nel vertice di martedì 17 marzo, ha ipotizzato sette possibili scenari per riuscire a concludere Europa League e Champions League entro il 30 giugno, governo italiano, Figc e leghe professionistiche navigano a vista per cercare di capire quando poter far riprendere i campionati, almeno a porte chiuse.

L’ipotesi più gettonata al momento (ne hanno parlato sia il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sia il presidente della Figc, Gabriele Gravina) è quella di ricominciare a giocare il 3 maggio per poter completare tutti i campionati entro il 30 giugno o utilizzare la deroga per allungare la stagione anche al mese di luglio.

Data l’emergenza sanitaria per il Coronavirus in corso è comunque difficile immaginare che la Serie A possa riprendere a giocare a porte aperte.

Un’eventualità, quella di una ripresa dei campionati a porte chiuse, che danneggia tutti coloro che ad inizio stagione hanno acquistato l’abbonamento per assistere alle partite casalinghe della propria squadra del cuore.

La domanda che in molti si pongono è: nel caso in cui i campionati dovessero riprendere a porte chiuse o, nel caso estremo di sospensione definitiva dei campionati, gli abbonati allo stadio hanno il diritto di chiedere il rimborso per la quota di abbonamento non usufruita?

Calcio e Finanza lo ha chiesto agli avvocati di Osborne Clarke, studio legale internazionale che, grazie anche all’ingresso tra i partner di Pier Filippo Capello e Andrea Bozza, è ormai da qualche anno uno degli studi più attivi nel campo dello sport business (tra le operazioni seguite di recente i passaggi di Lukaku e Moses all’Inter, l’accordo di testimonial di Bobo Vieri per Gillette).

Pierfilippo Capello e Andrea Bozza, partner dello studio Osborne Clarke

E’ possibile ottenere il rimborso dell’abbonamento allo stadio? Il parere di Osborne Clarke

E’ il nostro Codice Civile a venire in soccorso. Nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, come quello che intercorre tra “organizzatore dell’evento” ed “utente/spettatore”, deve trovare applicazione il regime della ripetizione dell’indebito.

E’ importante sottolineare che ogni pattuizione derogatoria contenuta nelle condizioni di abbonamento risulterebbe vessatoria ai sensi del nostro Codice del Consumo, che troverebbe applicazione in forza della natura di professionista (club) e consumatore (abbonato) ravvisabile nelle posizioni in gioco.

Sul punto, gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, sanciscono la vessatorietà e nullità, per lo squilibrio a danno del consumatore, delle clausole “che hanno per effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.

Il tema è ampiamente sdoganato nel nostro paese, prova ne sia il recente avvio, da parte dell’AGCM, di nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti di alcune società di calcio di Serie A, al fine di valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita.

In particolare, tali clausole non riconoscerebbero il diritto dei consumatori (i) ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso, o (ii) ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima.

In precedenza, altre società del nostro campionato avevano evitato il procedimento istruttorio nei loro confronti modificando le condizioni generali di contratto a seguito di un’interlocuzione con l’Autorità.

[Alla riposte dello studio Osborne Clarke alle domande di Calcio e Finanza hanno contribuito gli avvocati Andrea Bozza, Pierfilippo Capello, Riccardo Roversi, Federico Banti, Federico Ferrara, Angelo Molinaro e Stefano Lava].