Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale.
Il TFN ha invece accolto il deferimento nei confronti della Società AC Cesena Spa, ed inflitto una penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse risultare iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC: tuttavia, il club emiliano ripartirà dalla Serie D con una nuova società dopo il fallimento, quindi non dovrebbe scontare la squalifica.
Per quanto riguarda invece il Chievo, il vizio di forma riguarda la mancata audizione concessa dalla Procura Federale alla società veronese. I legali del club hanno infatti “sollevato una preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento nei confronti dei suoi assistiti per aver la Procura Federale disatteso la richiesta di audizione formulata in data 15 giugno 2018, prima, pertanto, dell’atto di deferimento e prima dei venti giorni concessi dalla stessa Procura Federale per richiedere l’audizione”.

Il TFN fa quindi riferimento ad un caso analogo, “da cui non vi è motivo di discostarsi”, in cui l’omissione da parte della Procura all’audizione di un soggetto “si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto”. Il caso quindi ritornerà alla Procura Federale, con nuovi ritardi.
Per il Cesena, il TFN spiega che “appare evidente che le operazioni di scambio di calciatori indicate nel deferimento, unitamente agli altri elementi di fatto compiutamente descritte nell’atto di deferimento, evidenziano che i vertici societari hanno posto in essere una sistematica operazione, non già un’episodica operazione, di mercato legata al valore attribuito intuitu personae al particolare ipotetico talento riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente a sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle cosiddette ‘plusvalenze'”.

Per il TFN, le operazioni da un lato “in una contrattazione di libero mercato” non sono ancorate “a fattori valutativi normativamente predeterminati”, ma appare evidente che la “sopravvalutazione dei calciatori”, insieme “all’anomalo sostanziale inutilizzo di gran parte degli stessi che venivano immediatamente trasferiti ad altre Società di serie minore”, “all’assenza di contratti di natura economica stipulata fra i calciatori e le Società” e, soprattutto, “l’elevato valore di compravendita, non comportante, tuttavia, alcun esborso economico, ma solo rilevantissimi effetti finanziari”, conducono “a ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati dalla Procura Federale”.